Silenziamento mediatico e rimozioni delle info: il diritto all’oblio


La legge pone in essere la volontà di reinventarsi: ecco come si rimuovono le informazioni personali online.

Oggi, in un mondo dove l’utilizzo dei media è in costante crescita esponenziale — e con essa, anche il loro ineluttabile impatto sulla popolazione — ogni vecchia pubblicazione può riemergere e incidere significativamente sulla reputazione personale e professionale di un individuo. La casistica disponibile — sia precisamente giuridica, sia, in generale, aneddotica — lo conferma: è impossibile dimenticare online, e i meccanismi algoritmici contribuiscono a rendere le info immediatamente accessibili. Si tratta di un processo subitaneo, difficile da reprimere. Dunque, come può la legge permettere di reinventarsi, senza che il passato sia un’inibente condanna?

Il diritto all’oblio, che ha già radici concettuali negli anni ’50 nella sua originaria accezione di “diritto al segreto d’onore”, assume nuova centralità nel contemporaneo sistema informativo per risolvere le apparenti aporie della tutela dell’individuo in rete. L’articolo 17 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) consente a chiunque di chiedere la cancellazione ovvero la de-indicizzazione dei dati personali in specifiche contingenze: dati non più necessari, consenso revocato, trattamento illecito o obbligo legale di cancellazione. Sovente è poi il caso in cui professionisti provenienti da contesti esposti e stigmatizzati limitino la reperibilità di contenuti non più rappresentativi della loro vita: questo permette loro di intraprendere esperienze lavorative diverse e più coerenti con le loro nuove esigenze. Chiaramente, non si cancella la notizia dalla fonte — altrimenti sarebbe stato illogico esprimersi prima in termini di suddetta “impossibilità di dimenticare” online— ma se ne limita sensibilmente la visibilità, ridisegnando la percezione pubblica del soggetto e garantendogli la facoltà di crearsi ex novo. 

Contestualmente, è più pertinente l’espressione right to be forgotten, che rappresenta la declinazione più specificamente digitale del diritto all’oblio — invece più ampio e inteso come tutela generale dell’identità personale. Ab ovo, infatti, il diritto all’oblio riguardava la ripubblicazione di notizie datate, l’archiviazione giornalistica e la salvaguardia della reputazione nel tempo: è solo dopo che esso si estende sino all’ambito dei media e della tutela online.

Il right to be forgotten si è affermato soprattutto dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel caso Google Spain SL v Agencia Española de Protección de Datos, che è il punto di svolta: la Corte ha stabilito che i gestori di un motore di ricerca sono titolari del trattamento dei dati personali quando indicizzano contenuti pubblicati da terzi, e possono essere tenuti a rimuovere link a info non più pertinenti. Prima di questa decisione, in statu quo ante, la responsabilità ricadeva esclusivamente sulle fonti originali.

Questo solleva un critico interrogativo: come ci si muove per garantire l’eliminazione di determinate fonti dal web?

I motori di ricerca svolgono oggi una funzione di privatizzazione della memoria, attraverso cui le piattaforme assumono un ruolo non dissimile da quello degli archivi pubblici o dei giornali in passato.

Affinché venga rimosso il materiale indesiderato, l’interessato deve presentare una richiesta formale al motore di ricerca, indicando i link specifici da de-indicizzare; le ragioni, quali obsolescenza, ovvero pregiudizio alla reputazione, ovvero irrilevanza; infine, la documentazione identitaria.

Poi, il gestore del motore effettua un consuntivo tra diritto alla privacy e interesse pubblico dell’informazione; in caso di eventuale rigetto, è possibile rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati, o all’autorità giudiziaria.

Alternativamente, esistono servizi privati che offrono supporto nella gestione dei medesimi problemi, ma non sono sostitutivi della procedura ufficiale.

Oltre alla dimensione giuridica, imprescindibile ne è anche l’aspetto economico. La reputazione online è un asset strategico: come già si è scritto, essa influenza opportunità lavorative, relazioni commerciali, bona fides nei criteri di selezione aziendali e contrattuali; si è sicuramente appreso che la visibilità di determinate informazioni può generare perdite concrete, ma è lapalissiano che in alcuni casi la de-indicizzazione rischi di compromettere il diritto del pubblico a essere informato per vie autentiche.

Peraltro, la tensione intercorrente tra memoria e oblio ha anche origini culturali: già nel platonico Mito di Er le anime bevevano dal fiume Lete per dimenticare le vite passate e rinascere scevre dai pesi precedenti, e pare quasi che il presupposto del c.d. diritto all’oblio lo riprenda in chiave legale; anche Borges, nel racconto Funes, o della memoria, descrive un uomo incapace di dimenticare: è egli stesso a descrivere questa condizione come “immondiziaio” mentale, una pseudo-paralisi che gli impedisce di vivere pienamente e l’era digitale sembra aver trasposto questa fictio letteraria in realtà, in cui gli scattanti algoritmi indicizzano ogni frammento del nostro vissuto online.

Ergo, come osservava già Nietzsche, dimenticare è condizione necessaria per evolvere; il diritto all’oblio si configura, in questo senso, come la traduzione giuridica di un bisogno dapprima antropologico: permettere all’individuo di ricostruirai digitalmente. 

Ad oggi, dunque, si garantisce legalmente che le informazioni “superate” non condannino nessun soggetto di diritto a una reputazione immutabile.

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